Il bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi, a maggio salirà a 1.000 euro per alcune tipologie di lavoratori, e cambieranno i criteri di accesso.
Bonus 600 euro.
L’indennità per ciascun mese è rivolta ai lavoratori dipendenti e autonomi, non titolari di pensione, che in conseguenza dell’emergenza Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività o rapporto di lavoro.
Sono inclusi i lavoratori dipendenti stagionali (esclusi settore turismo e stabilimenti termali) che hanno cessato l’attività tra il 1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, con almeno trenta giornate lavorate in quel periodo.
I lavoratori intermittenti, di cui al D.Lgs. n.81/2015, che abbiano lavorato almeno trenta giornate dal 1 gennaio 2019 al 31 gennaio 2020;
i lavoratori autonomi, senza partita iva, che dal 1 gennaio 2019 al 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (che devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile).
Gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 23 febbraio 2020.
Bonus 1.000 euro.
Per accedere all’indennità di 1.000 euro, chi fa parte delle seguenti categorie, non dovrà essere titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.
Liberi professionisti titolari di partita iva attiva, iscritti alla Gestione separata dell’INPS, che abbiano subito una comprovata riduzione del 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso bimestre del 2019.
Lavoratori titolari di rapporti di Co.co.co, iscritti alla Gestione separata, titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro.
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, che hanno sospeso o cessato la propria attività, oppure subito una riduzione del 33% del fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2020.
Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto.
Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano smesso di lavorare tra il 1 gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020.